ADC SUPSI 
 Associazione dei docenti e dei collaboratori scientifici della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana    
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ADC-SUPSI
Associazione dei docenti e dei collaboratori scientifici
della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana

Osservazioni

Per facilitare la lettura, il maschile è usato per designare persone e funzioni indipendentemente dal sesso.

Per collaboratori scientifici si intendono le persone che lavorano nella ricerca o hanno funzioni di supporto diretto all'attività scientifica e di insegnamento.

Statuto

Art. 1 Nome, sede

1 Sotto la denominazione Associazione dei docenti e dei collaboratori scientifici della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (ADC-SUPSI) è costituita un'associazione ai sensi degli art. 60 e segg. del CCS.

2 La sede dell'associazione coincide con la sede della SUPSI.

Art. 2 Scopi

L'associazione persegue i seguenti scopi:

a) opera per il raggiungimento degli obiettivi delle Scuole universitarie professionali, come descritti nella Legge federale sulle SUP;

b) promuove la partecipazione dei suoi membri alla gestione della Scuola, dei suoi dipartimenti e dei suoi istituti nelle forme previste dalla legge;

c) promuove le attività di informazione e di dibattito sull'università, la ricerca e la formazione continua;

d) favorisce la formazione disciplinare e didattico-pedagogica dei suoi membri e di tutti gli interessati;

e) garantisce la consulenza e il sostegno ai suoi membri nell'ambito dei rapporti contrattuali con le istituzioni;

f) promuove la collaborazione e lo scambio di esperienze tra docenti di diversi dipartimenti e istituti;

g) promuove i contatti con l'Università della Svizzera italiana.

Art. 3 Attività

L'associazione persegue i propri scopi,

a) per mezzo di attività divulgative, convegni, seminari e prese di posizione pubbliche;

b) rappresentando i suoi membri nelle procedure di consultazione e delegando suoi rappresentanti in commissioni, gruppi di studio e altre organizzazioni;

c) collaborando con le realtà universitarie e tutti gli altri enti e associazioni che perseguono obiettivi simili

Art. 4 Membri

1 Possono aderire all'associazione tutti i docenti e i collaboratori scientifici della SUPSI.

2 L'Assemblea decide dell'affiliazione di membri onorari.

3 L'appartenenza inizia con l'accettazione degli aventi diritto da parte del Comitato e cessa con il mancato pagamento del contributo sociale, alla fine dell'anno civile.

4 L'Assemblea ha la facoltà di escludere un membro per motivi gravi.

Art. 5 Organi

Gli organi dell'associazione sono:

a) l'Assemblea;

b) il Comitato;

c) l'Ufficio di revisione dei conti.

Art. 6 Assemblea

1 L'Assemblea è l'organo supremo. Essa è convocata dal Comitato, di regola una volta all'anno, con almeno 20 giorni di preavviso.

2 Un'Assemblea straordinaria può essere convocata su richiesta di 1/5 dei membri o per decisione del Comitato.

3 Ogni Assemblea regolarmente convocata può deliberare. Le risoluzioni dell'Assemblea avvengono a maggioranza assoluta dei votanti, riservate le disposizioni contrarie del presente statuto; ogni membro ha diritto a un voto. L'Assemblea nomina il presidente del giorno, al quale spetta il compito di dirigere l'Assemblea e di fissare le modalità delle votazioni.

3 I compiti dell'Assemblea sono:

a) la definizione della politica dell'associazione;

b) l'approvazione del resoconto e del programma di lavoro;

c) l'approvazione del consuntivo e del preventivo finanziario;

d) la nomina del presidente, del Comitato e dell'Ufficio di revisione. I mandati hanno la durata di un anno; le persone nominate sono rieleggibili per due volte consecutive al massimo; le nomine avvengono per voto segreto.

e) la determinazione della quota sociale;

f) la costituzione di gruppi di lavoro su temi specifici

g) la decisione su oggetti proposti dal Comitato e dai membri, se inviati al Comitato almeno 10 giorni prima dell'Assemblea.

Art. 7 Comitato

1 Il Comitato comprende almeno 5 membri, fino a un massimo di 9, e al suo interno si organizza autonomamente. Si presterà attenzione a un'adeguata rappresentanza dei vari dipartimenti.

2 Il Comitato decide e regola tutto ciò che è necessario e utile alla gestione dell'Associazione e non è di competenza dell'Assemblea

Art. 8 Finanze

I mezzi finanziari dell'associazione provengono:

a) dai contributi sociali;

b) dalle donazioni dei membri e dei simpatizzanti.

Art. 9 Revisione dei conti

L'Ufficio di revisione dei conti è costituito da due membri, designati al di fuori del Comitato; esso verifica annualmente i conti dell'associazione e presenta un rapporto scritto all'Assemblea ordinaria.

Art. 10 Modificazioni dello statuto e scioglimento

1 Lo statuto può essere modificato a maggioranza dei 2/3 dei membri presenti all'Assemblea.

2 Lo scioglimento dell'associazione può essere deciso a maggioranza dei 2/3 dei membri presenti a un'Assemblea straordinaria, convocata con questa unica trattanda.

3 In caso di scioglimento dell'associazione, l'Assemblea decide della destinazione del patrimonio rimanente dopo la liquidazione di tutti gli impegni.

Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea costitutiva, tenuta a Manno il 9 giugno 1998, ed entra immediatamente in vigore.


Il Presidente Carlo Lepori

Il Segretario Roberto Bucher


 Le opinioni espresse in queste pagine rappresentano le posizioni dell’ADC e non coinvolgono in alcun modo le autorità della SUPSI.