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ADC-SUPSI
Associazione dei docenti e dei collaboratori scientifici
della Scuola universitaria professionale della
Svizzera italiana
Osservazioni
Per facilitare la lettura, il maschile è usato
per designare persone e funzioni indipendentemente dal sesso.
Per collaboratori scientifici si intendono
le persone che lavorano nella ricerca o hanno funzioni di supporto
diretto all'attività scientifica e di insegnamento.
Statuto
Art. 1 Nome, sede
1 Sotto la denominazione Associazione dei docenti
e dei collaboratori scientifici della Scuola universitaria professionale
della Svizzera italiana (ADC-SUPSI) è costituita un'associazione
ai sensi degli art. 60 e segg. del CCS.
2 La sede dell'associazione coincide con la sede
della SUPSI.
Art. 2 Scopi
L'associazione persegue i seguenti scopi:
a) opera per il raggiungimento degli obiettivi delle
Scuole universitarie professionali, come descritti nella Legge
federale sulle SUP;
b) promuove la partecipazione dei suoi membri alla
gestione della Scuola, dei suoi dipartimenti e dei suoi istituti
nelle forme previste dalla legge;
c) promuove le attività di informazione e
di dibattito sull'università, la ricerca e la formazione
continua;
d) favorisce la formazione disciplinare e didattico-pedagogica
dei suoi membri e di tutti gli interessati;
e) garantisce la consulenza e il sostegno ai suoi
membri nell'ambito dei rapporti contrattuali con le istituzioni;
f) promuove la collaborazione e lo scambio di esperienze
tra docenti di diversi dipartimenti e istituti;
g) promuove i contatti con l'Università della
Svizzera italiana.
Art. 3 Attività
L'associazione persegue i propri scopi,
a) per mezzo di attività divulgative, convegni,
seminari e prese di posizione pubbliche;
b) rappresentando i suoi membri nelle procedure di
consultazione e delegando suoi rappresentanti in commissioni,
gruppi di studio e altre organizzazioni;
c) collaborando con le realtà universitarie
e tutti gli altri enti e associazioni che perseguono obiettivi
simili
Art. 4 Membri
1 Possono aderire all'associazione tutti i docenti
e i collaboratori scientifici della SUPSI.
2 L'Assemblea decide dell'affiliazione di membri
onorari.
3 L'appartenenza inizia con l'accettazione degli
aventi diritto da parte del Comitato e cessa con il mancato pagamento
del contributo sociale, alla fine dell'anno civile.
4 L'Assemblea ha la facoltà di escludere un
membro per motivi gravi.
Art. 5 Organi
Gli organi dell'associazione sono:
a) l'Assemblea;
b) il Comitato;
c) l'Ufficio di revisione dei conti.
Art. 6 Assemblea
1 L'Assemblea è l'organo supremo. Essa è
convocata dal Comitato, di regola una volta all'anno, con almeno
20 giorni di preavviso.
2 Un'Assemblea straordinaria può essere convocata
su richiesta di 1/5 dei membri o per decisione del Comitato.
3 Ogni Assemblea regolarmente convocata può
deliberare. Le risoluzioni dell'Assemblea avvengono a maggioranza
assoluta dei votanti, riservate le disposizioni contrarie del
presente statuto; ogni membro ha diritto a un voto. L'Assemblea
nomina il presidente del giorno, al quale spetta il compito di
dirigere l'Assemblea e di fissare le modalità delle votazioni.
3 I compiti dell'Assemblea sono:
a) la definizione della politica dell'associazione;
b) l'approvazione del resoconto e del programma di
lavoro;
c) l'approvazione del consuntivo e del preventivo
finanziario;
d) la nomina del presidente, del Comitato e dell'Ufficio
di revisione. I mandati hanno la durata di un anno; le persone
nominate sono rieleggibili per due volte consecutive al massimo;
le nomine avvengono per voto segreto.
e) la determinazione della quota sociale;
f) la costituzione di gruppi di lavoro su temi specifici
g) la decisione su oggetti proposti dal Comitato
e dai membri, se inviati al Comitato almeno 10 giorni prima dell'Assemblea.
Art. 7 Comitato
1 Il Comitato comprende almeno 5 membri, fino a un
massimo di 9, e al suo interno si organizza autonomamente. Si
presterà attenzione a un'adeguata rappresentanza dei vari
dipartimenti.
2 Il Comitato decide e regola tutto ciò che
è necessario e utile alla gestione dell'Associazione e
non è di competenza dell'Assemblea
Art. 8 Finanze
I mezzi finanziari dell'associazione provengono:
a) dai contributi sociali;
b) dalle donazioni dei membri e dei simpatizzanti.
Art. 9 Revisione dei conti
L'Ufficio di revisione dei conti è costituito
da due membri, designati al di fuori del Comitato; esso verifica
annualmente i conti dell'associazione e presenta un rapporto scritto
all'Assemblea ordinaria.
Art. 10 Modificazioni dello statuto e scioglimento
1 Lo statuto può essere modificato a maggioranza
dei 2/3 dei membri presenti all'Assemblea.
2 Lo scioglimento dell'associazione può essere
deciso a maggioranza dei 2/3 dei membri presenti a un'Assemblea
straordinaria, convocata con questa unica trattanda.
3 In caso di scioglimento dell'associazione, l'Assemblea
decide della destinazione del patrimonio rimanente dopo la liquidazione
di tutti gli impegni.
Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea
costitutiva, tenuta a Manno il 9 giugno 1998, ed entra immediatamente
in vigore.
Il Presidente Carlo Lepori
Il Segretario Roberto Bucher
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